Lo scorso venerdì 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il cd. Decreto Foreste (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), recependo, come segnalato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, tutte le condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari.
In attesa del testo finale del provvedimento, di seguito alcune delle novità introdotte:
- le norme contenute nel nuovo Testo unico forestale saranno attuate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano “nell’ambito dei rispettivi ordinamenti” (modifica richiesta dalla Conferenza unificata)
- gli atti di indirizzo per l’attuazione degli obiettivi del nuovo Testo unico forestale dovranno essere adottati dal ministero delle Politiche agricole con una intesa della Conferenza Stato-Regioni, anziché previo semplice parere.
- vengono fornite le seguenti definizioni: “programmazione forestale”, “attività di gestione forestale”, “impresa forestale”, “bosco di protezione diretta” e “materiale di moltiplicazione”. Nel dettaglio, viene definita programmazione forestale “l’insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste”. La definizione di “attività di gestione forestale” rimanda invece all’articolo sulla loro disciplina, all’articolo 7 del provvedimento. “Impresa forestale”, invece, è l’impresa iscritta al registro delle imprese, “che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali”. Un “bosco di protezione diretta” è una “superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l’evento o mitigandone l’effetto”. Infine, la definizione di “materiale di moltiplicazione” rimanda a quella contenuta nel dlgs 386 del 2003 sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- È previsto un ritocco alla definizione di “pratiche selvicolturali” o di “viabilità forestale e silvo-pastorale”
- Con i piani forestali di indirizzo territoriale le regioni definiscono anche “le destinazioni d’uso delle superfici silvopastorali ricadenti all’interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione”.
- La definizione da parte delle Regioni di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici, generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientale, diventa obbligo. Nell’ultima versione del testo, all’articolo 7, la locuzione “possono promuovere”, in relazione ai servizi ecosistemici, è stata infatti sostituita con “promuovono”.
- i beneficiari finali dei servizi ecosistemici saranno i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate. Come richiesto dalle competenti commissioni parlamentari il Governo ha poi specificato che i criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici dovranno essere quelli previsti dalla delega, poi scaduta, contenuta nell’articolo 70 del collegato ambientale
- le imprese che operano nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, saranno inserite nei registri regionali delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi nei settori della selvicoltura, delle utilizzazioni forestali, della gestione, difesa e della tutela del territorio.
- Il testo all’art. 10 prevede che, nell’ambito delle concessioni per la gestione delle superfici forestali pubbliche sia data priorità alle imprese iscritte ai registri regionali aventi centro aziendale entro un raggio di 70 km dalla superficie forestale oggetto di concessione.
- Le cooperative forestali e i loro consorzi che, anche nell’interessi di terzi, forniscono servizi in ambito forestale, potranno essere equiparati agli imprenditori agricoli a patto che l’attività sia svolta “in via prevalente” (Nella versione precedente del provvedimento, ai fini del riconoscimento, l’attività doveva essere svolta in via esclusiva).